Statuto e Codice Deontologico

ASPIF
ASSOCIAZIONE PSICOMOTRICISTI FUNZIONALI
Costituita 27 dicembre 2000 Rep. 22626 Rac. 4365
Registrata al n.502 il 16/01/2001

STATUTO

Art.1-Costituzione
È costituita con atto pubblico l’Associazione Psicomotricisti Funzionali ASPIF. Essa è regolata dal presente Statuto e si ritiene indipendente da forze politiche, partitiche, religiose o altre. L’ASPIF è una associazione scientifico-professionale senza fini di lucro.

Art.2- Sede
La sede legale dell’Associazione è in viale Europa.185/b 50126 Firenze.

Art.3-Scopi
L’Associazione, che non ha fini di lucro, persegue le seguenti finalità:
a) Riunire i professionisti che esercitano la Psicomotricità Funzionale
b) Ottenere e rafforzare il riconoscimento giuridico del ruolo professionale dello Psicomotricista Funzionale sia in ambito nazionale che internazionale
c) Costituire l’elenco degli iscritti
d) Attestare la qualificazione dei servizi professionali prestati dagli iscritti
e) Offrire formazione e periodico aggiornamento, promuovere e svolgere attività di studio e di ricerca scientifica per lo sviluppo della conoscenza e dell’esperienza professionale, attivare congressi, convegni, manifestazioni scientifiche e seminari di studio, in sede nazionale ed internazionale;
f) Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la gestione dei corsi, di master e seminari di formazione post-laurea, di perfezionamento e specializzazione in Psicomotricità Funzionale (anche in modalità e-learning);
g) Promuovere iniziative editoriali, curare direttamente o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi, pubblicazioni periodiche e notiziari;
h) Istituire a garanzia e tutela dell’utente, uno sportello di riferimento per i cittadini consumatori, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

Art.4-Durata
L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 – Patrimonio
L‘Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
a) Dalle quote annualmente versate dai soci entro il 31 gennaio, per importi che sono determinati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
b) Dai contributi pubblici e privati;
c) Da proventi di iniziative dell’Associazione;
d) Da donazioni e da disposizioni testamentarie;
e) Da oblazioni volontarie e da qualunque liberalità che pervenisse all’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi sociali;
f) Da materiali mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
g) Dal fondo di riserva e dal residuo di gestione che alla fine di ogni esercizio sarà erogato per l’esercizio successivo e destinato ai fini dell’Associazione.
Detto patrimonio viene gestito dal Tesoriere secondo quanto specificato dall’art. 16 del presente Statuto. L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare.
È fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dall’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.6-Soci
Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione coloro che abbiano conseguito, presso università italiane o straniere, una laurea, abbiano assunto una specifica formazione triennale post-laurea in Psicomotricità Funzionale e abbiano superato l’esame di idoneità nelle modalità previste dal Regolamento.
I Soci dell’Associazione sono distinti in due categorie:
a) Soci di diritto: I soci fondatori;
b) Soci ordinari: Coloro i quali, presentata la domanda e superata la prova di ammissione, sono stati ritenuti idonei.

Art. 7- Profili professionali: identificazione delle attività professionali
Lo Psicomotricista Funzionale è il professionista che favorisce lo sviluppo della persona per mezzo del movimento nel rispetto dei principi e della metodologia della Psicomotricità Funzionale, una scienza che si attiene alle reali esigenze della persona nella sua globalità e la riconosce come artefice della propria evoluzione. L’intervento educativo, basato sui bisogni e sulle peculiarità di ogni individuo, progettato a seguito di un’analisi funzionale, ha come obbiettivo quello di promuovere nella persona le potenzialità che le consentano di eseguire un movimento conveniente e adeguato per ogni situazione, un modo di essere efficace sull’ambiente attraverso una azione giusta nel momento adatto.

Art.8- Formazione permanente
L’ASPIF garantisce la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati in forma diretta o indiretta.

Art. 9- Elenco degli iscritti
L’idoneità di ammissione all’Associazione dà diritto, senza esplicita richiesta, alla contemporanea iscrizione all’elenco degli iscritti.

Art. 10- Attestato di qualità
Come previsto dalla Legge 4/2013 l’ASPIF, su richiesta dell’interessato e previe le necessarie verifiche, può rilasciare ai propri iscritti, un attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi. Tale attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’Associazione professionale ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per il corrispondente periodo.

Art. 11- Obblighi
Ogni socio della ASPIF si impegna a contribuire al perseguimento degli scopi e finalità dell’art. 3 dello Statuto e ad attenersi alle norme previste dal Regolamento e dal Codice Deontologico.

Art. 12- Perdita della qualità di socio e della attestazione di qualificazione professionale
II Socio perde tale qualità e la attestazione di qualificazione professionale per:
a) Dimissioni;
b) Per quanto e come previsto dal Regolamento e dal Codice Deontologico;
c) Morosità nei modi e per i casi stabiliti dal Regolamento;
d) Mancato aggiornamento professionale come stabilito dal Regolamento e dal Codice Deontologico.

Art. 13- Sezioni periferiche
I Soci fondatori e ordinari possono chiedere la costituzione di sezioni periferiche (regionali e macroregionali) purché non in contrasto con lo Statuto e il regolamento dell’ASPIF.

a)Sezioni periferiche
L’Assemblea degli iscritti di ciascuna regione (o Macroregione) elegge ogni quattro anni, a maggioranza dei presenti, il Direttore Regionale (o Macroregionale), la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Direttore Regionale (o Macroregionale) è chiamato ad esercitare la rappresentanza dell’organizzazione nell’ambito della propria Regione o Macroregione, convoca le assemblee e dà esecuzione ai deliberati, dopo averli sottoposti al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica.
Ai Direttori di sezione periferica che non convocano gli iscritti della loro regione almeno due volte all’anno viene revocata la nomina da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. A seguito di questa revoca il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario che si premunirà di verificare la struttura organizzativa della sezione per indire una assemblea dei soci che preveda l’elezione di un nuovo Direttore.

Art.14 – Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente
– il Collegio dei Probiviri.

Art.15 – Assemblee
I Soci possono essere convocati in assemblee generali ordinarie e straordinarie, nonché in assemblee delle sezioni periferiche.
L’Assemblea ordinaria dei Soci è l’organo deliberante dell’Associazione, fatte salve le competenze specifiche del Consiglio Direttivo Nazionale.
L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata come minimo una volta all’anno, con almeno quindici giorni prima della data di convocazione, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario a mezzo lettera di posta ordinaria o di posta elettronica in cui sia specificato l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’orario della prima e della seconda convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di almeno la metà dei Soci iscritti all’Associazione. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.
I Soci hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri Soci affidando loro una delega scritta; ogni Socio non può rappresentare più di cinque degli iscritti all’Associazione.
All’Assemblea ordinaria dei Soci, in regola con le quote sociali, vengono demandati:
– L’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull’attività svolta dall’Associazione;
– L’approvazione del rendiconto economico e finanziario da effettuarsi ogni anno entro il 30 giugno
– Elezione e votazione fra i Soci di diritto e ordinari, dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale (ogni quattro anni);
– Delibera sulle proposte presentate dal Con¬siglio Direttivo Nazionale.
L’Assemblea straordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su specifici provvedimenti urgenti, e per quanto previsto dall’ art. 20, con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria.
L’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria dovrà indicare gli argomenti su cui deve essere deliberato ed esclude la dizione «varie ed eventuali».
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, da uno dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale; in caso di votazione di fronte ad un risultato di parità, il voto del Presidente viene calcolato al doppio.
Le Assemblee delle Sezioni periferiche possono essere convocate dal rispettivo Direttore di Sezione, il quale dovrà informare per scritto il Consiglio Direttivo Nazionale almeno un mese prima, sulla data, il luogo e l’ora dell’Assemblea, nonché sull’ordine del giorno previsto. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva di presiedere detta Assemblea con un proprio membro.
Quando le Assemblee di Sezione sono convocate dal Consiglio Direttivo Nazionale, un suo membro le presiederà.
Il Presidente dell’Assemblea provvede alla redazione e trascrizione del verbale sul libro delle assemblee, da tenere presso la sede dell’Associazione a disposizione di qualunque socio faccia richiesta di consultazione e copia per 15 giorni a partire dalla settimana successiva al giorno in cui si è tenuta l’Assemblea.

Art. 16 – Consiglio Direttivo Nazionale
L’Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale composto da sette membri eletti dall’Assemblea ordinaria; tali membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono:
– il Presidente
– il Vice-presidente
– il Segretario
– il Tesoriere
– Consiglieri
Queste cariche, come tutte le cariche dell’ASPIF, sono a titolo gratuito, salvo rimborsi di spesa preventivamente avallati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, sono dichiarati dimissionari.
Rendendosi vacante una carica sociale, il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al posto vacante un socio ordinario che conserva la carica fino alla scadenza del mandato.
Risultano eletti i soci che raccolgono il maggior numero dei voti; in caso di parità si ricorrerà al ballottaggio.
Il Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione sceglie nel proprio seno il Presidente, il Vice¬presidente, il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o, per loro incarico, dal Segretario.
II Presidente rappresenta l’Associazione, anche di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede le adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo Nazionale, ne fa eseguire le deliberazioni, firma gli atti ufficiali; cura e mantiene i rapporti con le altre istituzioni e le sezioni periferiche dell’ASPIF; ha cura delle iniziative editoriali.
Nell’adempimento di tali funzioni il Presidente può, di volta in volta, delegare un membro del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Vice-presidente cura l’attuazione dei deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale; sostituisce il Presidente su sua delega o in caso di necessità.
Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente, provvede alla stesura dei verbali delle riunioni e alla loro trasmissione al Presidente dell’ASPIF; conserva l’archivio sociale.
Il Tesoriere conserva i fondi sociali, provvede agli incassi e ai pagamenti, tiene in regola i registri amministrativi e completa i bilanci da sottoporre all’Assemblea generale ordinaria dei Soci (per questo può avvalersi di un commercialista); abbina la sua firma a quella del Presidente negli atti di disposizione patrimoniale ed è autorizzato ad operare con firma singola presso Istituti Bancari e/o Postali, sui Conti intestati all’Associazione o al Tesoriere stesso ed esattamente è autorizzato ad aprire conti correnti, versare e girare assegni bancari, circolari e vaglia, prelevare sull’avere liquido e su eventuali crediti accordati.
Il Consiglio Direttivo Nazionale coordina e promuove tutta l’attività e l’organizzazione dell’Associazione e, in particolare:
a) Stabilisce annualmente l’ammontare delle quote associative;
b) Istituisce le pratiche di ammissione di nuovi soci ai sensi dell’art. 6 dello Statuto e dell’art. 1 e 2 del Regolamento;
c) Redige annualmente un rendiconto economico e finanziario da presentare all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci entro il 30 giugno di ogni anno e da restare depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l’approvazione a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla sua lettura;
d) Stabilisce il Regolamento dell’Associazione e può modificarlo con efficacia vincolante per tutti i soci;
e) Definisce le norme del Codice Deontologico e può modificarle con efficacia vincolante per tutti i soci;
f) Ratifica le nomine dei Direttori delle sezioni periferiche;
g) Promuove e coordina le manifestazioni scientifiche dell’Associazione, approva le manifestazioni scientifiche e le attività proposte dalle Sezioni periferiche e, se necessario, vi collabora; promuove e coordina ogni qualsivoglia altra attività prevista dall’art. 3 dello Statuto;
h) Nomina una Commissione per l’esame d’idoneità composta, oltre che da rappresentanti dell’Ente formatore, da uno o più rappresentanti scelti tra i Soci ordinari che possono essere riconfermati;
i) Nomina e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento economico;
l) Vigila sull’amministrazione ed in genere su quanto può interessare il buon andamento dell’Associazione.

Art. 17- Collegio dei Probiviri
La vigilanza sull’osservanza delle regole dell’Associazione è esercitata dal Collegio dei Probiviri composto di tre Soci, eletti dall’Assemblea ogni qualvolta elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale; Presidente del Collegio risulterà il Socio la cui iscrizione all’ASPIF è più remota. Il Collegio funziona anche come Collegio Sindacale per il controllo dei bilanci.
Il Collegio dei Probiviri inoltre ha la facoltà di adottare, di diritto o dopo apertura di procedimento disciplinare, sanzioni nei riguardi degli iscritti alla ASPIF come disposto dal Codice Deontologico.
Il proboviro non può essere membro del Consiglio Direttivo Nazionale.
Nel caso in cui un proboviro si renda responsabile di mancanze che prevedano l’intervento del Collegio, il Presidente ASPIF nomina temporaneamente, in sostituzione del proboviro indagato, il Socio la cui iscrizione è più remota.
Rendendosi vacante una carica sociale del Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Probiviri elegge al posto vacante un socio ordinario che conserva la carica fino alla scadenza del mandato.

Art. 18 – Regolamento
Per l’ordinamento e il funzionamento dell’Associazione, nonché per la specificazione di alcune norme particolari più facilmente suscettibili di modificazioni, lo Statuto dell’ASPIF è integrato da apposito Regolamento interno, predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 19 – Codice Deontologico
L’etica professionale degli iscritti all’Associazione e le norme a cui attenersi sono richiamate nel Codice Deontologico.

Art. 20 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di almeno quattro quinti in prima convocazione e di due terzi in seconda convocazione, dei Soci aventi diritto. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Modifiche di Statuto
Lo Statuto può essere modificato solo su approvazione da parte di due terzi dei Soci presenti o rappresentati ad una Assemblea straordinaria appositamente indetta.

Art. 22 – Assicurazione RC per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale
Tutti gli associati devono contrarre una polizza RC per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale.

Art. 23 – Varie
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, se e in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e ogni altra normativa in materia di Associazioni.

 

CODICE DEONTOLOGICO

II Codice Deontologico, previsto dall’art. 19 dello Statuto dell’ASPIF, ha lo scopo di precisare l’etica professionale e le norme a cui il socio deve attenersi nell’esercizio della propria professione.

Norme deontologiche:

Principi generali

1) Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’ASPIF.

2) L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice Deontologico ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono puniti con le sanzioni disciplinari previste dal presente Codice Deontologico.

Funzioni e competenze

3) L’iscritto all’ASPIF svolge la professione di Psicomotricista Funzionale.

3) L’iscritto all’ASPIF è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale con un aggiornamento permanente.

4) L’iscritto all’ASPIF deve respingere ogni collaborazione che dovesse comportare una limitazione alla sua indipendenza e autonomia tecnico-scientifica e alla sua serietà professionale.

Rapporti con gli utenti

5) L’iscritto all’ASPIF, nell’esercizio della professione rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

6) L’iscritto all’ASPIF deve avere acquisito e mantenere abilità professionali adeguate a rispondere convenientemente  alle richieste che gli vengono formulate.

7) L’iscritto all’ASPIF deve informare l’utente riguardo al tipo di intervento professionale che può erogare, delle prerogative, delle specificità e dei limiti dello stesso.

8) L’iscritto all’ASPIF si impegna a custodire rigorosamente il segreto professionale, perciò ad avere cura del materiale che si riferisce agli utenti, salvaguardandolo da ogni indiscrezione.

9) L’iscritto all’ASPIF può usufruire del materiale in suo possesso per una eventuale pubblicazione solo se tutela la non riconoscibilità dell’utente né la sua riconducibilità.


Rapporto con colleghi ed altri professionisti

10) L’iscritto all’ASPIF promuove e favorisce gli scambi e la collaborazione fra i colleghi.

11) L’iscritto all’ASPIF può avvalersi dei contributi e della collaborazione di altri specialisti, con i quali cercherà sempre di realizzare delle opportunità di scambio e di integrazione.

12) L’iscritto all’ASPIF è tenuto al rispetto della professionalità dei colleghi e a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.

13) All’iscritto all’ASPIF è vietato ogni intervento di esclusiva competenza sanitaria.

Funzioni, procedimento e sanzioni disciplinari:

Funzioni disciplinari

L’ASPIF vigila sulla tutela del titolo professionale ed ha facoltà di adottare, di diritto o dopo apertura di procedimento disciplinare, sanzioni nei riguardi dei propri iscritti.

II Collegio dei Probiviri sottopone a procedimento disciplinare e ad eventuali conseguenti sanzioni gli iscritti all’ASPIF che si rendano responsabili di mancanze o abusi nell’esercizio della professione o che, comunque, si comportino in modo non conforme alla dignità e al decoro della professione o in presenza di esplicite disposizioni di legge.


Procedimento disciplinare

Quando pervengano esposti nei confronti di un iscritto, assunti in piena responsabilità dal denunziante e/o circostanziati nei fatti, riguardo ad atti e condotte che possono avere rilevanza deontologica e formare oggetto di provvedimento disciplinare, il Collegio dei Probiviri valuta la necessità di una istruttoria. L’istruttoria se attivata dovrà essere svolta entro trenta giorni.

A seguito dei dati scaturiti dall’istruttoria, il Collegio dei Probiviri delibera l’apertura del procedimento disciplinare del quale viene data notizia all’interessato a mezzo lettera raccomandata R/R o PEC in cui viene menzionata la sede e la data del dibattimento, l’interessato può essere assistito da un legale e chiedere la presenza di testimoni.

Il dibattimento viene tenuto in seduta giudicante dal Collegio dei Probiviri, il quale al termine dello stesso dovranno redigere il verbale con i relativi provvedimenti e motivazioni. Entro i venti giorni successivi al dibattimento, all’interessato deve pervenire un atto di notifica del provvedimento assunto.

Il provvedimento può essere impugnato. Il riesame verrà effettuato dal Collegio dei Probiviri unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale. I provvedimenti disciplinari precedentemente assunti possono essere modificati, confermati o annullati sia per motivi di illegittimità che per motivi di merito.

In caso di istruttoria per motivi di mancato aggiornamento professionale o per morosità il Collegio dei Probiviri delibera l’apertura del procedimento disciplinare del quale viene data notizia all’interessato con raccomandata R/R o PEC, in cui vengono menzionate le modalità di dibattimento o viene fatta richiesta di specifiche documentazioni. Al termine della procedura il Collegio dei Probiviri, dovrà redigere il verbale con i relativi provvedimenti e motivazioni. Entro i venti giorni successivi al dibattimento, all’interessato deve essere inviato un atto di notifica del provvedimento assunto.

Sanzioni disciplinari

a)Le sanzioni che il Collegio dei Probiviri può comminare sono:a) Avvertimento, ovvero la contestazione della mancanza o dell’abuso e il richiamo all’interessato ai doveri e alla dignità professionale per infrazioni modeste, compiute più per leggerezza che per deliberato proposito. L’Avvertimento viene comunicato con PEC o raccomandata R/R dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

b) Censura: consiste in una contestazione e biasimo formale per la mancanza o l’abuso commesso e deve essere notificata all’interessato per mezzo PEC o raccomandata R/R a firma del Presidente del Collegio dei Probiviri.

c) Sospensione dell’esercizio professionale si riferisce ad ogni circostanza prevista dal codice penale, come l’emissione di un mandato o di un ordine di cattura, l’interdizione dei pubblici uffici o dalla professione per effetto di una sentenza passata in giudicato con condanna penale di durata inferiore ai due anni. La sospensione può essere comminata anche in caso di mancato aggiornamento professionale. La sospensione è assunta in forma deliberativa e può avere la durata massima di un anno; viene notificata all’interessato per mezzo PEC o raccomandata R/R a firma congiunta del Presidente dell’Associazione e del Presidente del Collegio dei Probiviri.

d) Radiazione dall’elenco degli iscritti e la conseguente espulsione dall’Associazione, che possono essere pronunciate quando l’iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità della categoria professionale. La radiazione e l’espulsione possono essere comminate anche in caso di mancato aggiornamento professionale, se persiste il mancato aggiornamento già sanzionato. La radiazione e l’espulsione vengono notificate all’interessato per mezzo PEC o raccomandata R/R a firma congiunta del Presidente dell’Associazione e del Presidente del Collegio dei Probiviri.