II Codice Deontologico, previsto dall’art. 19 dello Statuto dell’ASPIF, ha lo scopo di precisare l’etica professionale e le norme a cui il socio deve attenersi nell’esercizio della propria professione.
Norme deontologiche:
Principi generali
1) Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’ASPIF.
2) L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice Deontologico ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono puniti con le sanzioni disciplinari previste dal presente Codice Deontologico.
Funzioni e competenze
3) L’iscritto all’ASPIF svolge la professione di Psicomotricista Funzionale.
3) L’iscritto all’ASPIF è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale con un aggiornamento permanente.
4) L’iscritto all’ASPIF deve respingere ogni collaborazione che dovesse comportare una limitazione alla sua indipendenza e autonomia tecnico-scientifica e alla sua serietà professionale.
Rapporti con gli utenti
5) L’iscritto all’ASPIF, nell’esercizio della professione rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.
6) L’iscritto all’ASPIF deve avere acquisito e mantenere abilità professionali adeguate a rispondere convenientemente alle richieste che gli vengono formulate.
7) L’iscritto all’ASPIF deve informare l’utente riguardo al tipo di intervento professionale che può erogare, delle prerogative, delle specificità e dei limiti dello stesso.
8) L’iscritto all’ASPIF si impegna a custodire rigorosamente il segreto professionale, perciò ad avere cura del materiale che si riferisce agli utenti, salvaguardandolo da ogni indiscrezione.
9) L’iscritto all’ASPIF può usufruire del materiale in suo possesso per una eventuale pubblicazione solo se tutela la non riconoscibilità dell’utente né la sua riconducibilità.
Rapporto con colleghi ed altri professionisti
10) L’iscritto all’ASPIF promuove e favorisce gli scambi e la collaborazione fra i colleghi.
11) L’iscritto all’ASPIF può avvalersi dei contributi e della collaborazione di altri specialisti, con i quali cercherà sempre di realizzare delle opportunità di scambio e di integrazione.
12) L’iscritto all’ASPIF è tenuto al rispetto della professionalità dei colleghi e a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.
13) All’iscritto all’ASPIF è vietato ogni intervento di esclusiva competenza sanitaria.
Funzioni, procedimento e sanzioni disciplinari:
Funzioni disciplinari
L’ASPIF vigila sulla tutela del titolo professionale ed ha facoltà di adottare, di diritto o dopo apertura di procedimento disciplinare, sanzioni nei riguardi dei propri iscritti.
II Collegio dei Probiviri sottopone a procedimento disciplinare e ad eventuali conseguenti sanzioni gli iscritti all’ASPIF che si rendano responsabili di mancanze o abusi nell’esercizio della professione o che, comunque, si comportino in modo non conforme alla dignità e al decoro della professione o in presenza di esplicite disposizioni di legge.
Procedimento disciplinare
Quando pervengano esposti nei confronti di un iscritto, assunti in piena responsabilità dal denunziante e/o circostanziati nei fatti, riguardo ad atti e condotte che possono avere rilevanza deontologica e formare oggetto di provvedimento disciplinare, il Collegio dei Probiviri valuta la necessità di una istruttoria. L’istruttoria se attivata dovrà essere svolta entro trenta giorni.
A seguito dei dati scaturiti dall’istruttoria, il Collegio dei Probiviri delibera l’apertura del procedimento disciplinare del quale viene data notizia all’interessato a mezzo lettera raccomandata R/R o PEC in cui viene menzionata la sede e la data del dibattimento, l’interessato può essere assistito da un legale e chiedere la presenza di testimoni.
Il dibattimento viene tenuto in seduta giudicante dal Collegio dei Probiviri, il quale al termine dello stesso dovranno redigere il verbale con i relativi provvedimenti e motivazioni. Entro i venti giorni successivi al dibattimento, all’interessato deve pervenire un atto di notifica del provvedimento assunto.
Il provvedimento può essere impugnato. Il riesame verrà effettuato dal Collegio dei Probiviri unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale. I provvedimenti disciplinari precedentemente assunti possono essere modificati, confermati o annullati sia per motivi di illegittimità che per motivi di merito.
In caso di istruttoria per motivi di mancato aggiornamento professionale o per morosità il Collegio dei Probiviri delibera l’apertura del procedimento disciplinare del quale viene data notizia all’interessato con raccomandata R/R o PEC, in cui vengono menzionate le modalità di dibattimento o viene fatta richiesta di specifiche documentazioni. Al termine della procedura il Collegio dei Probiviri, dovrà redigere il verbale con i relativi provvedimenti e motivazioni. Entro i venti giorni successivi al dibattimento, all’interessato deve essere inviato un atto di notifica del provvedimento assunto.
Sanzioni disciplinari
Le sanzioni che il Collegio dei Probiviri può comminare sono:
- a) Avvertimento, ovvero la contestazione della mancanza o dell’abuso e il richiamo all’interessato ai doveri e alla dignità professionale per infrazioni modeste, compiute più per leggerezza che per deliberato proposito. L’Avvertimento viene comunicato con PEC o raccomandata R/R dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
- b) Censura: consiste in una contestazione e biasimo formale per la mancanza o l’abuso commesso e deve essere notificata all’interessato per mezzo PEC o raccomandata R/R a firma del Presidente del Collegio dei Probiviri.
- c) Sospensione dell’esercizio professionale si riferisce ad ogni circostanza prevista dal codice penale, come l’emissione di un mandato o di un ordine di cattura, l’interdizione dei pubblici uffici o dalla professione per effetto di una sentenza passata in giudicato con condanna penale di durata inferiore ai due anni. La sospensione può essere comminata anche in caso di mancato aggiornamento professionale. La sospensione è assunta in forma deliberativa e può avere la durata massima di un anno; viene notificata all’interessato per mezzo PEC o raccomandata R/R a firma congiunta del Presidente dell’Associazione e del Presidente del Collegio dei Probiviri.
- d) Radiazione dall’elenco degli iscritti e la conseguente espulsione dall’Associazione, che possono essere pronunciate quando l’iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità della categoria professionale. La radiazione e l’espulsione possono essere comminate anche in caso di mancato aggiornamento professionale, se persiste il mancato aggiornamento già sanzionato. La radiazione e l’espulsione vengono notificate all’interessato per mezzo PEC o raccomandata R/R a firma congiunta del Presidente dell’Associazione e del Presidente del Collegio dei Probiviri.